Il reato di Stalking in ambito condominiale

Pubblicato il marzo 29th, 2010 da Daniela Musetta
Il reato di Stalking in ambito condominiale

Con il D.L. 23 febbraio 2009, è stato introdotto il reato di Stalking che indica un insieme di comportamenti posti in essere da un individuo nei confronti di un’altra persona, tali da indurla a cambiare abitudini quotidiane e non, perseguitandola ed arrecandole stati di ansia, di soggezione, di paura perfino per la propria incolumità fisica o quella di persone care.

Tale reato è punito dall’art. 612-bis del Codice Penale: ” chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”.

Dello stalking ne sono vittime soprattutto le donne e nel 55 per cento dei casi è frutto di una precedente relazione. Ma lo stalking non è esclusiva solo di rapporti amorosi: infatti di stalking se ne parla anche in ambito condominiale e nei luoghi ed ambienti di lavoro.
Lo stalking “condominiale” consiste in atti persecutori perpetrati contro una o più di una persona: il vicino di casa che mette in atto “azioni” e comportamenti che si protraggono nel tempo tali da generare ansia, da disturbare il normale svolgimento della vita al punto da far cambiare abitudine al vicino, rivolge loro insulti e minacce, è stalking.
Spesso accade che anche gli amministratori di condominio siano vittime di stalking: a causa della crisi economica che rende difficile il pagamento delle quote condominiali, si sfocia in liti esasperate, incomprensioni, con casi di persecuzione, fino a vere e proprie forme di stalking condominiale a danno di amministratori i quali si sentono realmente perseguitati dai condomini, e situazioni di vicinato prossime all’esasperazione persecutoria!!!!

Le pene previste dalle legge sono piuttosto severe : si va da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni, ma sono state previste alcune aggravanti, quali quelle nei casi di persone separate o divorziate o perpetrati ai danni di minori.

Cosa fare se si è vittima di Stalking? Il reato di stalking è punibile a querela della persona vittima che ha ben sei mesi di tempo dal momento in cui si sono verificati i fatti per proporre denuncia-querela. Pertanto, la vittima deve recarsi presso un qualsiasi ufficio di Polizia di Stato e fornire gli estremi dello stalker e descrivere, possibilmente con prove concrete, la condotta dello stalker.

Avv. Daniela Musetta

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