Casi particolari: come regolarsi con il pagamento dell’IMU
Ancora in via di definizione, il percorso sulla tassa sulle proprietà immobiliari, la cosiddetta IMU, è stato finora piuttosto complesso. Proviamo a chiarire alcuni punti ancora oscuri alla maggior parte dei contribuenti.
Cosa accade quando c’è un immobile in comproprietà, ma magari vi risiede solo uno dei due (ad esempio di due coniugi separati)? Se i due sono è co-proprietari al 50% di un immobile, ma il secondo proprietario non risiede nella stessa unità abitativa, ne deriva che chi è proprietario al 50% dell’immobile nel quale risiede, pagherà l’IMU con l’aliquota ordinaria dello 0,4% (cioè, come se effettivamente si trattasse della prima casa di proprietà), usufruendo altresì della detrazione fissa di 200 euro. Chi invece è co-proprietario dell’immobile con la stessa proporzione, ma non vi abita, pagherà l’aliquota ordinaria dello 0,76%, come se si trattasse di una seconda casa.
Spesso invece accade che un genitore, proprietario di un immobile, lo dia al proprio figlio in comodato gratuito. Come funziona in questi casi? Il padre che concede in comodato gratuito un proprio alloggio al figlio, pagherà l’imposta municipale unica come seconda casa. Il figlio potrà invece ritenersi al riparo da qualsiasi pagamento. Stesso discorso vale nel caso di una donna che continua ad abitare nella casa ereditata dal marito: i figli comproprietari potranno ritenersi esenti dal pagamento dell’imposta, poichè il tributo sarà collegabile al diritto di abitazione, che non potrà che essere unicamente riconosciuto al coniuge superstite (il quale godrà del trattamento agevolato per l’abitazione principale).
Un ultimo caso, abbastanza particolare, è quello relativo ai residenti all’estero, con proprietà immobiliari in Italia. In questo merito, la novità più importante sembra essere l’esclusione della quota erariale dagli immobili sfitti, che i Comuni potranno parificare alla prima casa.In questo modo i sindaci potranno ottenere uno sconto difficilmente praticabile per altre vie, ed evitando di applicare un’aliquota ridotta fino allo 0,4%, che avrebbe tuttavia obbligato il Comune a lasciare allo Stato il 95% del gettito erariale.
Identica interpretazione è stata introdotta anche per gli sconti sulle case dei disabili e degli anziani ricoverati in strutture sanitarie di lungodegenza.











